analisi acqua

Analisi acque reflue per lavanderie industriali e non

Per ciò che riguarda l’analisi delle acque reflue delle lavanderie occorre fare una distinzione tra lavanderie rivolte all’utenza residenziale e lavanderie industriali.

Per informazioni e preventivi

Se devi effettuare le analisi delle acque reflue della tua lavanderia puoi contattare il nostro laboratorio analisi accreditato. Richiedi informazioni o un preventivo per la tua attività.

Acque reflue delle lavanderie industriali

In linea generale la maggior parte delle lavanderie sono di tipo industriali (hanno perciò caratteristiche diverse da quelle previste dal DPR 227/2011 che vedremo più avanti. Le lavanderie industriali, per ciò che riguarda lo scarico delle acque reflue, sono perciò tenute a rispettare quanto previsto dal DLgs 152/06, ovvero:

  • Impianto di depurazione
  • Smaltimento dei residui della depurazione come rifiuti speciali
  • Autorizzazione per lo scarico nella fognatura pubblica.

L’acqua, a seguito della depurazione deve rispettare i limiti indicati dalla tabella 3 allegato 5 DLgs 152/06.

Lavanderie e scarico acque reflue domestiche

Per le lavanderie rivolte all’utenza residenziale occorre fare riferimento al comma 7 dell’art. 101 del DLgs 152/2006

Salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
(lettera così modificata dall’art. 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

A dare maggiori indicazioni è il DPR 227/2011 che nella tabella 2 elenca le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Per ciò che concerne le lavanderie fanno parte di questo gruppo “Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno“.

Lo stesso DPR include la Tabella 1 che riporta i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche (per acque prima di ogni trattamento depurativo), con i limiti previsti per i vari parametri. Nella tabella seguente vediamo i limiti di emissione (DPR 227/2011) e i limiti di scarico (DLgs 152/06).

Lavanderie industriali

Le attività di lavanderia che rientrano in questa categoria sono comunque tenute a richiedere le apposite autorizzazioni da presentare a Comune o Provincia.

Sanzioni per lavanderie

Sia per le lavanderie industriali che per quelle assimilabili agli scarichi domestici il DLgs 152/06 (art. 137) una serie di sanzioni penali e amministrative:

  • Chiunque nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’Allegato 5 è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.
  • Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
    (comma così modificato dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)
  • Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione senza l’autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
  • Chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Per informazioni e preventivi

Se devi effettuare le analisi delle acque reflue della tua lavanderia puoi contattare il nostro laboratorio analisi accreditato. Richiedi informazioni o un preventivo per la tua attività.

Analisi acque reflue per lavanderie industriali e non

Per ciò che riguarda l’analisi delle acque reflue delle lavanderie occorre fare una distinzione tra lavanderie rivolte all’utenza residenziale e lavanderie industriali.

Per informazioni e preventivi

Se devi effettuare le analisi delle acque reflue della tua lavanderia puoi contattare il nostro laboratorio analisi accreditato. Richiedi informazioni o un preventivo per la tua attività.

Acque reflue delle lavanderie industriali

In linea generale la maggior parte delle lavanderie sono di tipo industriali (hanno perciò caratteristiche diverse da quelle previste dal DPR 227/2011 che vedremo più avanti. Le lavanderie industriali, per ciò che riguarda lo scarico delle acque reflue, sono perciò tenute a rispettare quanto previsto dal DLgs 152/06, ovvero:

  • Impianto di depurazione
  • Smaltimento dei residui della depurazione come rifiuti speciali
  • Autorizzazione per lo scarico nella fognatura pubblica.

L’acqua, a seguito della depurazione deve rispettare i limiti indicati dalla tabella 3 allegato 5 DLgs 152/06.

Lavanderie e scarico acque reflue domestiche

Per le lavanderie rivolte all’utenza residenziale occorre fare riferimento al comma 7 dell’art. 101 del DLgs 152/2006

Salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
(lettera così modificata dall’art. 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

A dare maggiori indicazioni è il DPR 227/2011 che nella tabella 2 elenca le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Per ciò che concerne le lavanderie fanno parte di questo gruppo “Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno“.

Lo stesso DPR include la Tabella 1 che riporta i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche (per acque prima di ogni trattamento depurativo), con i limiti previsti per i vari parametri. Nella tabella seguente vediamo i limiti di emissione (DPR 227/2011) e i limiti di scarico (DLgs 152/06).

Lavanderie industriali

Le attività di lavanderia che rientrano in questa categoria sono comunque tenute a richiedere le apposite autorizzazioni da presentare a Comune o Provincia.

Sanzioni per lavanderie

Sia per le lavanderie industriali che per quelle assimilabili agli scarichi domestici il DLgs 152/06 (art. 137) una serie di sanzioni penali e amministrative:

  • Chiunque nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell’Allegato 5 è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro.
  • Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
    (comma così modificato dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014)
  • Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione senza l’autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
  • Chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Per informazioni e preventivi

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